Travel Risk Management, chi e come può operare?
Con la partecipazione dell'avv. Marco Zinzani dello Studio Padovan, di Roger Warwick, delegato UNI al TC 262 per lo sviluppo della norma ISO 31030, e dei rappresentanti della vigilanza privata Luigi Gabriele, presidente di Federsicurezza, Marco Stratta, segretario generale di ANIVP, e di Maria Cristina Urbano, presidente di ASSIV, è stato esaminato lo scenario giuridico sulle responsabilità dei datori di lavoro per la tutela dei dipendenti in trasferta, assieme agli obiettivi della norma di prossima pubblicazione da parte di ISO, che indicherà degli standard che potranno diventare un riferimento per le imprese, il mondo assicurativo e gli stessi tribunali e legislatori nazionali.
Si è quindi discusso sul possibile ruolo degli istituti di vigilanza italiani nel TRM, condividendo in conclusione che:
1. La complessità e la specificità dei servizi di TRM richiedono livelli di competenza operativa distanti dall'attuale quadro esperienziale degli istituti di vigilanza italiani. Di conseguenza, le imprese del comparto che intendessero operare nel TRM dovrebbero investire le risorse necessarie per acquisire le adeguate competenze per erogare la parte consulenziale del servizio (procedure interne e formazione del personale dei clienti) e, a maggior ragione, la parte operativa di supporto sul campo (scorte, estrazioni ecc).
2. Allo stato attuale, la disciplina italiana della vigilanza privata non permette di erogare servizi a tutela delle persone nè di operare all'estero con guardie giurate armate. Pertanto, in mancanza di modifiche legislative, i soggetti eventualmente interessati a erogare servizi di supporto sul campo devono organizzarsi al di fuori del territorio italiano. Le attività di consulenza non risultano invece soggette a normative specifiche per cui, almeno in teoria, potrebbero venir erogate anche da istituti di vigilanza in possesso delle necessarie competenze a propri clienti in Italia.
3. In ogni caso, chi già opera nel TRM a livello internazionale eroga i servizi di supporto sul campo appoggiandosi a organizzazioni locali in grado di operare nei teatri a rischio, con la conoscenza delle leggi e delle usanze del posto, escludendo l'intervento diretto di proprio personale, salvo eccezioni permesse e concordate con i governi locali in singoli contesti.
Chiarimenti dunque opportuni e necessari ma che, a loro volta, aprono altri interrogativi su chi e come si propone di erogare servizi di TRM, in Italia ed all'estero:
- Quali sono i livelli di responsabilità contrattuale dei fornitori di questi servizi?
- Quali coperture assicurative possono offrire nel caso di comprovate responsabilità, ad esempio per informazioni errate oppure per mancato o inadeguato intervento sul campo (anche attraverso corrispondenti), che producano conseguenze per l'incolumità dei dipendenti dei propri clienti?
- Infine, chi stabilisce chi è in grado di erogare servizi di TRM e sulla base di quali criteri?
E' auspicabile che la ISO 31030 fornisca ottime e abbondanti indicazioni in merito, è in gioco la vita delle persone che vengono mandate all'estero per lavoro.
(a cura della Redazione - in caso di riproduzione citale la fonte)
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