COVID-19, le responsabilità contrattuali dei fornitori di sicurezza

Nell'emergenza del coronavirus, istituti di vigilanza e installatori sono in prima linea per garantire servizi essenziali per la sicurezza ai cittadini. L'avv. Laura Lenchi del Foro di Pavia e docente di securindex formazione, fa il punto sulle responsabilità contrattuali e le cause di forza maggiore esimenti in caso di impossibilità di rispettare la clausole.

In questo momento gli operatori della sicurezza hanno bisogno di informazioni chiare sugli obblighi contrattuali, sia gli installatori che gli istituti di vigilanza. Come si devono comportare per gestire le richieste da parte dei clienti, a fronte dei divieti sugli spostamenti?

Fare chiarezza in un momento così straordinario, drammatico ed in continua evoluzione è impresa non facile. Il susseguirsi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli ormai purtroppo noti DPCM, che hanno disposto  in modo incalzante misure di attuazione del DL n. 6, del 23.2.2020 sempre più severe e stringenti, aumenta dubbi e incertezze.
La c.d. soluzione “io resto a casa”, comprensibilmente auspicabile per poter debellare in breve tempo l’epidemia da COVID-19, non si concilia con la necessità di garantire servizi di sicurezza da un lato alle strutture sanitarie, agli uffici pubblici ed alle attività commerciali e bancarie rimaste operative; dall'altro, alle strutture commerciali e industriali che, avendo interrotto l'attività, sono esposte in modo particolare alla criminalità predatoria.
Si apre dunque uno scenario complesso in cui potrebbero confliggere diversi obblighi contemplati dal Codice Civile e dalle leggi collegate nonché dal Codice Penale. quali:

• obblighi contrattuali derivanti dall’impegno assunto con la stipula del contratto;
• obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
• obbligo di osservare i provvedimenti dati dall’Autorità per ragione di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene.

Come chiarito dal Governo sul sito istituzionale, è consentito uscire di casa per andare al lavoro, per ragioni di salute o per altre necessità, purché si sia in grado di provare le suddette esigenze. Per quanto concerne le attività lavorative, il Governo incentiva, ove possibile, il lavoro a distanza che, nel settore della sicurezza, è oggettivamente impossibile attuare in molteplici situazioni quali, ad esempio, il trasporto dei valori, la gestione delle centrali operative, il presidio di obiettivi sensibili e sanitari, l'intervento in caso di allarme e di manutenzione in caso di emergenza.

Si tratta infatti di attività che rivestono in molti casi funzioni di pubblica utilità, e, quando coinvolgono imprese con numerosi lavoratori come gli istituti di vigilanza e i grandi integratori, le modalità di organizzazione dei servizi, comprese le dotazioni di idonei strumenti di protezione individuale, devono venir concordate con le Organizzazioni sindacali per assicurare la tutela della salute fisica e della dignità degli operatori.

Molti contratti prevedono penali in caso di mancato intervento. Come interviene la causa di forza maggiore?

Per ciò che concerne l’obbligazione contrattuale, l’articolo 1218 c.c. prevede una responsabilità del fornitore qualora non esegua esattamente la prestazione dovuta e legittima il cliente a chiedere il risarcimento dei danni. Una volta accertato l’inadempimento, il conseguente risarcimento del danno, comprensivo della perdita subita e del mancato guadagno, sarà liquidato solo in quanto conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo e soltanto se verrà dimostrato e provato dalla parte creditrice che ne ha fatto domanda. Le penali, secondo l’articolo 1382 c.c. sono clausole con le quali viene preventivamente stabilito e quantificato l’importo dovuto a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale. Ciò significa che, in caso di inadempimento, il cliente non dovrà fornire la prova dei danni subiti, essendo già stati preventivamente quantificati.

Tuttavia, il legislatore ha previsto che l’inadempimento o il ritardo nella prestazione possa essere determinato da impossibilità a effettuare la prestazione derivante da causa non imputabile al fornitore.
In questo caso, lo stesso viene esentato da ogni colpa e dalla conseguente richiesta di risarcimento danni.

Grava, tuttavia, sul fornitore l’onere di provare i fatti a lui non imputabili che gli hanno impedito di dare corretta esecuzione al contratto, ai quali non ha potuto tempestivamente porre rimedio.
Per meglio comprendere le dinamiche contrattuali è importante richiamare ulteriori principi.
L’esecuzione del contratto, infatti, deve fondarsi sui principi generali di diligenza, correttezza e buona fede.
La buona fede si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti contrattuali di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere da specifici obblighi contrattuali.
Il rispetto delle regole di correttezza non comporta che il cliente debba agevolare l’esecuzione della prestazione, ma lo obbliga soltanto a non renderla più disagevole o gravosa di quanto, secondo buona fede, possa attendersi:
La diligenza può essere intesa come cura e competenza del fornitore nel soddisfare l’interesse creditorio.

Tornando, quindi, alla domanda posta, invito gli operatori del settore a tenere ben presenti i suddetti principi, che devono essere sempre interpretati sapendo di dover fornire la prova, in caso di inadempimento, che non hanno potuto adempiere nonostante la dovuta diligenza, per cause indipendenti dalla loro volontà.

Non bisogna dare per scontato che la difficile situazione d’emergenza che stiamo vivendo possa esentare, sempre e comunque, il fornitore da responsabilità per inadempimento contrattuale. Si deve essere in grado di dimostrare che non è stato possibile adempiere per rispettare le disposizioni e continuare ad operare, nonostante la diligenza adottata per far fronte all’emergenza. Se del caso, è fondamentale coinvolgere l’altra parte contrattuale (il cliente) rendendola edotta delle cause che rendono impossibile la prestazione.

A cura della Redazione - in caso di riproduzione citare la fonte

 

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